Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite. (rif. normativi: art. 3 comma 1 lettera n, delibera ARERA 444/2019)
Il pagamento della tassa sui rifiuti avviene con modello il F24, utilizzando il codice tributo 3944 da inserire nella “SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”.Inoltre, la Risoluzione n.5/E del 18 gennaio 2021, ha introdotto anche i codici tributo per la compilazione dei modelli F24, relativi al pagamento della TEFA (il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente), che dal 2021 dovrà essere versata separatamente dalla tassa sui rifiuti. Una novità dal momento che fino al 2020 i tributi venivano corrisposti in modo cumulativo con la TARI.
Per poter pagare il tributo in modalità separata, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito il codice tributo TEFA, indispensabili per compilare i modelli di cui sopra e corrispondere il pagamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni.
Le scadenze TARI per l’anno 2022 sono di seguito riportate:
- Rata n.1 30.09.2022;
- Rata n.2 30.11.2022;
- Rata n.3 31.01.2023;
- Rata n. 4 31.03.2023.
Rata unica 31.10.2022
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso. (rif. normativi: art. 3 comma 1 lettera O, delibera ARERA 444/2019)
Le scadenze TARI per l’anno 2022 sono di seguito riportate:
- Rata n.1 30.09.2022;
- Rata n.2 30.11.2022;
- Rata n.3 31.01.2023;
- Rata n. 4 31.03.2023.
Rata unica 31.10.2022
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto. (rif. normativi: art. 3 comma 1 lettera P, delibera ARERA 444/2019)
- In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
- In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. n.472/1997.