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29 Gennaio 2023

Modalità di pagamento

Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite. (rif. normativi: art. 3 comma 1 lettera n, delibera ARERA 444/2019

Modalità di pagamento


Il pagamento della tassa sui rifiuti avviene con modello il F24, utilizzando il codice tributo 3944 da inserire nella “SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”.

Inoltre, la Risoluzione n.5/E del 18 gennaio 2021, ha introdotto anche i codici tributo per la compilazione dei modelli F24, relativi al pagamento della TEFA (il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente), che dal 2021 dovrà essere versata separatamente dalla tassa sui rifiuti. Una novità dal momento che fino al 2020 i tributi venivano corrisposti in modo cumulativo con la TARI.
Per poter pagare il tributo in modalità separata, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito il codice tributo TEFA, indispensabili per compilare i modelli di cui sopra e corrispondere il pagamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni.

Scadenze  pagamento


Le scadenze TARI per l’anno 2022 sono di seguito riportate:

  • Rata n.1 30.09.2022;
  • Rata n.2 30.11.2022;
  • Rata n.3 31.01.2023;
  • Rata n. 4 31.03.2023.

Rata unica 31.10.2022

 

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29 Gennaio 2023

Scadenze per il pagamento

Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso.  (rif. normativi: art. 3 comma 1 lettera O, delibera ARERA 444/2019

Scadenze  pagamento


Le scadenze TARI per l’anno 2022 sono di seguito riportate:

  • Rata n.1 30.09.2022;
  • Rata n.2 30.11.2022;
  • Rata n.3 31.01.2023;
  • Rata n. 4 31.03.2023.

Rata unica 31.10.2022

 

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Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.  (rif. normativi: art. 3 comma 1 lettera P, delibera ARERA 444/2019

Sanzioni ed interessi previsti dal regolamento (vedi regolamento per info aggiornate)


  1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
  2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
  3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
  4. comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
  5. terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
    6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. n.472/1997.

 

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