Accesso civico

23 Settembre 2021

Pubblicazione delle informazioni relative al diritto di accesso civico nelle forme previste dalla normativa di riferimento.

L'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 ha introdotto il diritto di "accesso civico semplice", che riconosce a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati, per i quali sussiste lo specifico obbligo di pubblicazione da parte delle amministrazioni, nell’ eventualità in cui esse non vi abbiano già spontaneamente provveduto.

L'art 6 del D.lgs n. 97/2016, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli stessi all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ha introdotto il diritto di "accesso civico generalizzato" inteso come il diritto di chiunque, senza alcun onere motivazionale, di accedere ai dati ed ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, sempre nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Rimane ferma la possibilità di esercitare il diritto di "accesso documentale" (accesso agli atti)  previsto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche riconosciuto a chiunque vi abbia interesse (interesse individuale), nell’ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti di cui sono titolari. La richiesta va presentata all'Ufficio che detiene il documento regolarmente motivata tramite il Modello accesso civico documentale. L'Ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.

 

Letto 426 volte Modificato il 30 Aprile 2022
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